AREA DI COMPETENZADiritto Ambientale

Protezione delle risorse naturali e della salute

Il Diritto Ambientale (o Diritto dell’Ambiente) è una branca del Diritto che si occupa della tutela e salvaguardia dell’ambiente. Si manifesta su tre livelli: a livello sovranazionale, a livello nazionale e a livello regionale.

Il diritto ambientale italiano nella sua forma attuale si può ritenere abbia sostanzialmente origine negli anni ’80 e, pertanto, è da ritenersi una branca del diritto piuttosto recente.

Infatti, nonostante dal punto di vista esegetico si possano già considerare quali archetipi del diritto internazionale e nazionale normative singole che già da parecchio tempo hanno in qualche modo interessato il tema della protezione delle risorse naturali e della salute, ma in modo assolutamente estemporaneo (basti pensare persino ad alcuni editti medievali relativi all’inquinamento atmosferico oppure alle normative italiane degli anni 30 sui parchi e sui vincoli e persino al Testo Unico Leggi Sanitarie), solo dopo la metà degli anni ’80 è iniziata una operazione più organica di disciplina per l’intera materia sulla spinta di un’esigenza collettiva tesa a migliorare la qualità della vita dopo la deregulation post bellica (boom economico) anche sulla spinta di alcune emergenze ambientali.

Del resto, è assai sintomatico rilevare che solo in quegli anni vi sia stato il riconoscimento dello stesso concetto di ambiente, a tal punto che solo alla fine degli anni ’80 viene persino concepita la prima opera di codificazione nazionale dell’intera materia attraverso il Codice dell’Ambiente, che ebbi, ed ho, il compito e l’onere di curare sin dal 1988.

A questo punto diventa essenziale imparare a riconoscere le norme ed innanzitutto è fondamentale conoscerne la gerarchia al fine di non incorrere in gravi rischi interpretativi, anche alla luce delle continue evoluzioni normative e giurisprudenziali nella materia nonché della interazione tra le discipline nazionali ed europee.

Con riferimento alle fonti del diritto italiano, è innanzitutto da sottolineare l’attuale anacronistica gerarchia delle fonti riportata nell’articolo uno alle preleggi al codice civile, per cui al primo posto sarebbero le leggi, al secondo i regolamenti, al terzo le norme corporative ed infine al quarto gli usi.

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